TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – COMUNICATO STAMPA

AMSC ha affidato ad una Società specializzata in:

  • Servizi di assistenza alla clientela;
  • Servizi di vigilanza ai fini della sicurezza a bordo bus ed alle fermate per quanto riguarda il rispetto delle regole del Codice della Strada e delle norme comportamentali, come l’osservanza delle prescrizioni dettate dalla emergenza sanitaria in atto;
  • Servizi di prevenzione al fine di evitare comportamenti incivili che rechino molestia ai passeggeri ed al conducente;
  • Attività di contrasto all’evasione tariffaria ed elevazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2012 per i casi di irregolarità;

di eseguire, per un periodo di sei mesi, le suddette attività sulla rete del servizio urbano della Città di Gallarate.

Per le prime due settimane di servizio, a partire dal 24 novembre 2021, le attività saranno circoscritte all’assistenza alla clientela, alla vigilanza ed alla prevenzione. Dal 6 dicembre 2021 verrà avviata anche l’attività di contrasto all’evasione tariffaria ed elevazione delle sanzioni per i casi di irregolarità.

In riferimento a quest’ultimo compito affidato alla Società specializzata, s’informa la clientela che il personale impiegato indosserà apposita divisa e sarà dotato di tessera di riconoscimento che renderà evidente l’appartenenza all’organizzazione del Fornitore del servizio prescelto ed incaricato da AMSC.

Inoltre si evidenzia che la materia delle sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale per irregolarità di viaggio è regolata dalla Legge Regionale n. 6/2012, art. 46, di cui si riporta, di seguito, le parti di interesse:

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti e munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. …. Qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.”

E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.”

Si precisa infine che, in caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini sopra descritti, verrà dato corso al recupero delle somme dovute attraverso società autorizzata al recupero crediti e/o attraverso l’Agenzia delle Entrate.